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Fotografie
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di pubblico dominio, sono eseguite dall'Autore che ne detiene
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A tale proposito Viene riportata qui di seguito una nota sulla
normativa relativa alla Protezione dei diritti d'autore per le
fotografie:
Secondo la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, modificata dalla Legge 22 maggio 2004 n. 128, le
fotografie generiche e prive di carattere artistico e le
riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico
dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al
compimento del ventesimo anno dalla data di produzione (articolo
92). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici"
vengono definite come «immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute
col processo fotografico o con processo analogo, comprese le
riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle
pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili» (articolo 87). Le fotografie
considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio
dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'articolo 2
punto 7 e all'articolo 32-bis.